Quando ci è stato proposto di testare un monopattino elettrico, la prima domanda che ci è frullata in testa è stata: ma potremo utilizzarlo? L'Italia è uno degli ultimi Paesi ad accorgersi del fenomeno ma dal 27 luglio 2019 è entrata in vigore la nuova normativa sulla micromobilità, ovvero sulla circolazione di monopattini, hoverboard, segway e monowheel: ci sono condizioni e regole da rispettare per poter girare nei centri urbani - su piste ciclabili e su strada - indicate nel testo del decreto ministeriale.

I veicoli non auto-bilanciati - come il monopattino - dovranno avere un motore elettrico con potenza non superiore a 500W, clacson, luce anteriore bianca/gialla, luce posteriore rossa, catadiottri rossi ed una velocità massima di 20Km/h nelle zone 30 (cioè dove il limite di velocità è 30Km/h rispetto ai consueti 50Km/h) che si riduce a 6Km/h su aree pedonali (necessario regolatore di velocità).

Teniamo a precisare che al momento si tratta di una sperimentazione, che dovrà essere autorizzata entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Decreto (27 luglio) e potrà essere valida al massimo per i 24 mesi successivi. Quindi se i Comuni non autorizzeranno tale circolazione entro il 27 luglio 2020, tutti i veicoli elettrici citati nella normativa non potranno circolare in strada. Per completezza, ve la riportiamo qui sotto:

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, di seguito dispositivi per la micromobilità elettrica", come individuati dall'articolo 2.
2. La sperimentazione di cui al comma 1 è consentita solo in ambito urbano e limitatamente alle specifiche tipologie di infrastrutture stradali e/o parti di strada, di cui all'articolo 3 e relativo allegato 2, in funzione della classificazione dei dispositivi stessi.

Art. 2 - Tipologie e caratteristiche dei dispositivi per la micromobilità elettrica
1. Le tipologie dei dispositivi per la micromobilità elettrica ammesse alla sperimentazione di cui all'articolo 1 sono esclusivamente le seguenti:

  • hoverboard;
  • segway;
  • monopattini;
  • monowheel.

2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, rientrano nei dispositivi del tipo auto-bilanciato, quali ad esempio i monowheel, gli hoverboard ed i segway, e del tipo non auto-bilanciato, quali ad esempio i monopattini, i dispositivi che presentino caratteristiche costruttive analoghe a quelle degli esemplari rappresentati nell'allegato 1.
3. I dispositivi non auto-bilanciati sono dotati di motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W e di segnalatore acustico.
4. Il dispositivo auto-bilanciato del tipo segway deve essere dotato di segnalatore acustico.
5. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, tutti i dispositivi di cui al comma 1 sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano.
6. I dispositivi non possono essere dotati di posto a sedere per l'utilizzatore e sono destinati ad essere utilizzati da quest'ultimo con postura in piedi.
7. I dispositivi in grado di sviluppare velocità superiori a 20 km/h, al fine di poter essere utilizzati nell'ambito della sperimentazione di cui all'articolo 1, devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile in funzione di detto limite. In ogni caso, per poter essere utilizzati su aree pedonali, tutti i dispositivi devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile altresì in funzione di una velocità non superiore a 6 km/h.
8. I dispositivi devono riportare la relativa marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE.

Art. 3 - Ambiti di circolazione sperimentale dei dispositivi per la micromobilità elettrica
1. I Comuni, con specifico provvedimento emanato nelle forme di cui all'art. 7 del Codice della Strada, autorizzano in via sperimentale la circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica esclusivamente in ambito urbano, limitatamente alle specifiche tipologie di infrastrutture stradali e/o parti di strada indicati nella tabella di cui all'allegato 2.

Art. 4 -Condizioni e procedure per l'autorizzazione alla circolazione sperimentale
1. Ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, i Comuni provvedono a individuare infrastrutture stradali e/o parti di strada, coerenti con le disposizioni di cui all'allegato 2 e conformi alle caratteristiche di cui all'articolo 5. Con delibera di giunta comunale, adottata con le modalità di cui all'articolo 7, comma 9, del Codice della Strada, approvano la sperimentazione della micromobilità elettrica, prevedendo anche la regolamentazione della sosta per i dispositivi di cui all'art. 2.
2. I Comuni, previa specifica ordinanza, installano lungo le infrastrutture stradali e/o parti di strada individuate ai sensi del comma 1, specifica segnaletica stradale verticale e orizzontale conforme all'allegato 3; sarà cura dei Comuni avviare una campagna di informazione della sperimentazione in atto nel proprio territorio in corrispondenza di infrastrutture di trasporto, ricadenti nel proprio centro abitato, destinate allo scambio modale quali porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni.
3. I Comuni provvedono nella delibera della Giunta comunale relativa alla sperimentazione di cui all'art. 4 comma 1 e ai successivi atti applicativi, ad esplicitare che per la sosta i conduttori dei dispositivi si attengano a quanto previsto nella regolamentazione di cui al comma 1. Nella medesima delibera i Comuni, qualora istituiscano o affidino servizi di noleggio dei dispositivi in condivisione, anche in modalità free-floating, prevedano di rendere obbligatoria l'attivazione di una adeguata azione di informazione nei confronti degli utilizzatori da parte delle società responsabili del servizio circa le regole di utilizzo, fra le quali quelle relative alla sicurezza stradale, alla velocità, alle modalità consentite di sosta. I Comuni prevedono, nella istituzione o nell'affidamento del servizio di noleggio, l'obbligo di coperture assicurative per l'espletamento del servizio stesso.

Art. 5 - Caratteristiche dei percorsi oggetto di sperimentazione
1. Nell'individuazione delle infrastrutture stradali e/o parti di strada ai sensi dell'articolo 4, comma 1, i Comuni valutano che le stesse abbiano caratteristiche geometriche, funzionali e di circolazione adeguate in relazione alla tipologia dei dispositivi per la micromobilità elettrica ammessi a circolare sulle stesse ed agli altri utenti della strada.

Art. 6 - Requisiti degli utenti e norme di comportamento
1. Nell'ambito della sperimentazione della circolazione su strada, i dispositivi per la micromobilità elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto la maggiore età o, se minorenni, che siano titolari almeno di patente di categoria AM.
2. È in ogni caso vietato il trasporto di passeggeri o cose ed ogni forma di traino.
3. Gli utilizzatori devono mantenere un andamento regolare, in relazione al contesto di circolazione e devono evitare manovre brusche ed acrobazie.
4. Gli utilizzatori devono attenersi alle istruzioni d'uso riportate nel manuale di ciascun dispositivo per la micromobilità elettrica nonché, in caso di noleggio, alle prescrizioni del locatore.
5. Quando, ai sensi dell'articolo 3 e relativo allegato 2, è ammessa la circolazione di dispositivi per la micromobilità elettrica nelle aree pedonali, gli utilizzatori non possono superare la velocità di 6 km/h: a tal fine deve essere attivato il limitatore di velocità previsto dall'art. 2, co. 7, secondo periodo.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, quando, ai sensi dell'articolo 3 e relativo allegato 2, è ammessa la circolazione di dispositivi per la micromobilità elettrica, sulle piste ciclabili, sui percorsi promiscui pedonali e ciclabili, identificabili con la figura II 92/b del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e nelle zone 30 o su strade ove è previsto un limite di velocità massimo di 30 km/h, gli utilizzatori conformano il loro comportamento alle prescrizioni di cui all'articolo 182, comma 1, con esclusione dell'ipotesi di circolazione fuori dai centri abitati, e commi 2, 3 e 4 del Codice della Strada e di cui all'articolo 377, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, del Regolamento. Si applicano le disposizioni del comma 10, primo periodo, del citato articolo 182 del Codice della strada.
7. Quando, ai sensi dell'articolo 3 e relativo allegato 2, è ammessa la circolazione di dispositivi per la micromobilità elettrica nelle aree pedonali, gli utilizzatori evitano ogni comportamento che causi intralcio al transito normale degli altri pedoni. Si applicano le disposizioni del comma 10 del citato articolo 190 del Codice della strada.
8. Dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di dispositivi auto-bilanciato del tipo segway o non autobilanciato del tipo monopattino elettrico che circolino su strade ricadenti in zona 30, su strade ove è previsto un limite di velocità massimo di 30 km/h o su pista ciclabile hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del Codice della Strada. Si applicano le disposizioni del comma 10, primo periodo, del citato articolo 182 del Codice della strada.
9. Le prescrizioni in materia di limiti di velocità non si applicano quando i dispositivi per la mobilità elettrica sono utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, del Codice della strada, nel rispetto dei limiti ivi previsti.

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